IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua
come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata
legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i
criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilita' che
danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili
ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in
particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre
1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre
1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanita';
Decreta:
Art.
1.
Commissione di accertamento
1. L'accertamento delle condizioni di
disabilita', che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimentolavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art.
4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalita' di cui
all'art. 5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.
1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle
condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n. 68/1999, e'
effettuato, eventualmente anche in piu' fasi temporali sequenziali,
contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.
Art. 2.
Attivita' della
commissione
1. L'attivita' della commissione di cui all'art.
1 e' finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile,
volta ad individuarne la capacita' globale per il collocamento lavorativo della
persona disabile.
Art. 3.
Criteri di
accertamento delle condizioni di disabilita' e criteri e
modalita' per
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello
stato invalidante.
1. I criteri di accertamento delle condizioni di
disabilita' che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed
i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al
successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano
alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di
accertamento.
Art. 4.
Profilo
socio-lavorativo della persona disabile
1. La commissione, in raccordo con il comitato
tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n.
68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della persona
disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di
lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati
attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale,
eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome
sui compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Art. 5.
Diagnosi funzionale
della persona disabile
1. La diagnosi funzionale e' la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale
della persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati
anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonche' sulla
valutazione della documentazione medica preesistente.
3. L'accertamento e'
eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle
capacita' di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche,
contenute nell'allegato 2.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita'
comporta la definizione collegiale della capacita' globale attuale e potenziale
della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle
minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e
all'integrazione lavorativa.
Art. 6.
Relazione
conclusiva
1. La commissione di accertamento, sulla base
delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro
mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.
2. La
commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula suggerimenti in
ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per
l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona
disabile.
Art. 7.
Attivita' della
azienda U.S.L. e del Comitato
tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera
b),
della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6,
comma 1, e' consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda
U.S.L. presso cui e' istituita la commissione di accertamento, unitamente a
tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici
curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art.
5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti
clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1,
della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.
2. L'azienda U.S.L. invia copia della
relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le
politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento
sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano
state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai
fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.
4. Il direttore
del distretto di residenza della persona disabile assicura che nelle risorse per
l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di
cui all'art. 6, commi 1 e 2.
Art. 8.
Visite sanitarie di
controllo della permanenza dello
stato
invalidante
1. La commissione di accertamento, su indicazione
del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio
dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di
controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per
finalita' la verifica della permanenza dello stato invalidante e della
misura delle capacita' gia' accertate nonche' la validita' dei servizi di
sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo
accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo e' effettuata secondo i
criteri e con le modalita' indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la
formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione
conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della
visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di
sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento
lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun
soggetto disabile e' stabilita dalla commissione di accertamento sulla base
delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale,
nonche' in relazione alle modalita' del percorso di inserimento lavorativo,
indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata
a visita di controllo e' effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica
richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale
rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia stata
inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione,
l'insorgere di difficolta' che pongano in pregiudizio la prosecuzione
dell'integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da
parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Salvi
Il Ministro della sanita'
Bindi
Registrato alla
Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio
dei Ministri, foglio n. 79
Allegato 1
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE
DELLE CAPACITA'
Capacita' utili per lo svolgimento di attivita'
lavorative
(circoscrivere la definizione piu'
rispondente alle capacita' della persona esaminata)
Attivita' mentali e
relazionali:
capacita' di acquisire cognizioni e di impiegarle
adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di mantenere un comportamento positivo
e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia
...) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di affrontare
una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente,
dall'attivita' svolta ecc. (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di svolgere un lavoro di squadra (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di svolgere un lavoro autonomamente
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di svolgere
un'attivita', ma con supervisione (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di presentarsi bene e di curare adeguatamente la
propria persona (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Informazione:
capacita' di comprendere e
memorizzare informazioni (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a
terzi mediante parola e/o scrittura (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di esprimersi con altre modalita' (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
Postura:
capacita' di
mantenere la posizione seduta (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di rimanere in piedi (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in
tale posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di
piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di distendersi su una
superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di passare da una posizione del corpo
ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in
piedi a distesi ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita'
di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
Locomozione:
capacita' di spostarsi
su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di spostarsi su un piano
inclinato o su una superficie non piana (es. una scala) (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacita' di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad
un altro per mezzo di un veicolo (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Movimento delle estremita'/funzione degli
arti:
capacita' di muovere e usare gambe e braccia; capacita' di
afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di servirsi delle mani per svariate operazioni che
richiedano precisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita'
di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacita' di
usare una pedaliera) (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Attivita' complesse attivita' fisica associata a
resistenza:
capacita' di compiere lavori che richiedono sforzi
fisici e capacita' di sopportare lo sforzo per periodi piu' o meno lunghi
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di mantenere la
posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di
altre capacita' (ad es. capacita' di ricevere informazioni esterne ed interne
alla propria struttura corporea, capacita' di posizionarsi nello spazio in modo
adeguato ecc.) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Fattori
ambientali:
capacita' di sopportare condizioni atmosferiche tipiche
di una data regione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita'
di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di
lavoro (eventuale inquinamento acustico) (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di vibrazioni (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare la presenza di
illuminazione naturale o artificiale adeguata (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Situazioni lavorative (organizzazione del
lavoro, ad es. in turni di lavoro):
capacita' di sopportare la alternanza
durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte) (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacita' di sopportare il ritmo lavorativo
ovvero di mantenere la velocita' con cui l'attivita' lavorativa procede
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacita' di accedere
autonomamente al posto di lavoro (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacita' di superare la distanza, di effettuare il tragitto con
mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto
di lavoro (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Sintesi:
capacita' migliori -
descrizione:
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Potenzialita'
relative a capacita':
migliorabili ....
mediante ....
tempo
prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo
prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo
prevedibile ....(mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo
prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo
prevedibile .... (mesi)
Allegato 2
GLOSSARIO
Capacita' globale (residua) di
cui alla legge n. 104/1992. Il ricorso al parametro "capacita' complessiva
individuale residua" esprime da un lato la precisa volonta' di superare il
ricorso alla stima della "capacita' lavorativa"; almeno cosi' deve intendersi
l'abbandono della qualificazione delle capacita', che nella indicazione
"complessiva" 104/1992, non va intesa, secondo le finalita' della
norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversita'
negative
della persona considerata.
La capacita' complessiva di una
persona e' il fondamento della sua individualita'. Tale "capacita'" espressione
positiva di cio' che la per e' effettivamente in grado di estrinsecare, e'
globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla
sfera lavorativa della persona considerata. La capacita' non puo' prescindere
dal riferimento all'ambiente di vita della persona mi esame, in quanto cio' che
si e' chiamati a valutare e' il "globale" funzionamento del soggetto, non nel
senso astratto di una "performance" teorica, ma piuttosto inteso come capacita'
di interagire ed adattarsi alle piu' diverse circostanze.
Capacita'
lavorativa.
La capacita' di lavoro e' la potenzialita' ad
espletare una o piu' attivita' qualora sussistano caratteristiche ben delineate,
sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora,
tecnico-professionali.
L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile
ridimensionamento di tutte le attivita' a prevalente estrinsecazione motoria,
facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonche' una moltiplicazione di
attivita' diversificate, "specializzate" nelle quali prevale sempre piu' la
componente intellettuale.
Conseguentemente sempre di piu' nel tempo si e'
reso necessario, da un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle
conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una
sorta di "personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della
capacita' lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona
esaminata.
Diagnosi funzionale della persona
disabile ai fini del collocamento mirato.
Consiste in una valutazione qualitativa e
quantitativa, il piu' possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona
"funziona" per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il
suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.
Profilo socio-lavorativo della persona
disabile.
Consiste nelle notizie ed informazioni utili per
individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua
situazione familiare, di scolarita' e di lavoro e vengono utilizzate per la
diagnosi funzionale.
Servizi di sostegno e di collocamento
mirato.
Strutture che operano con modalita' alquanto
differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono
insediate.
In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti
alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all'integrazione di
persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del
Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le
scuole e la pubblica amministrazione.
Allo scopo di porsi quale area di
"mediazione" si avvalgono delle seguenti modalita' di intervento:
rilevazione
dei bisogni e progettazione degli interventi;
promozione della collaborazione
tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di solidarieta'
sociale;
programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione
diretta o affidata a servizi convenzionati;
valutazione, monitoraggio e
verifica delle esperienze promozione di iniziative di informazione e
sensibilizzazione.
Vengono attuati, inoltre, progetti relativi
all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialita' e le
attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e
dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo - alla
formazione in situazione - finalizzata alla maturazione complessiva della
personalita' e all'acquisizione di competenze e abilita', specifiche spendibili
nel mercato del lavoro - la mediazione al collocamento - per favorire il
raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.
Tali progetti
possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi
del rapporto lavorativo.