Tirocini formativi e di orientamento o stage
Cosa sono I tirocini formativi e di orientamento costituiscono uno strumento finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. In nessun caso possono configurarsi come rapporto di lavoro dipendente. Il tirocinante deve comunque essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Tale onere incombe sul soggetto promotore salvo il caso in cui soggetto promotore sia la struttura pubblica competente in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro es.: Centri per l'impiego.
Come si attivano Attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto promotore ed il datore di lavoro pubblico o privato che deve essere accompagnato da un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinante.
I soggetti promotori
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Agenzie regionali per l'impiego;
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Centri per l'impiego;
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Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
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Provveditorato agli studi;
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Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
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Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art.17 della L.196/97;
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Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociale purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
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Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
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Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, con specifica autorizzazione della regione.
I tirocinanti
| Tipologia |
Durata |
| Studenti che frequentano la scuola secondaria |
Durata massima 4 mesi |
| Lavoratori inoccupati, disoccupati, iscritti alle liste di mobilità |
Durata massima 6 mesi |
| Allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione |
Durata massima 6 mesi |
| Studenti universitari, compresi i frequentanti corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, i frequentanti scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi |
Durata massima 12 mesi |
| Persone svantaggiate ai sensi del comma 1 art.4 L.381/91 |
Durata massima 12 mesi |
| Portatori di handicap |
Durata massima 24 mesi |
Figure di riferimento per il tirocinante
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il tutor designato dal soggetto promotore;
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il tutor designato dall'azienda ospitante.
Limiti per i datori di lavoro ospitanti
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Le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;
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le aziende con dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e1 9 possono ospitare non più due tirocinanti contemporaneamente;
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le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Riferimento normativo: art.18 L. 196/1997 D.M. 142/98 Riferimento normativo art. 60 D.lgs 276/03 |