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  Servizi alla persona disabile
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La persona disabile e le categorie articolo 18


 

Siti utili per lavoratrici e lavoratori 


http://www.handylex.org/ 



 

RECAPITI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E


COLLOCAMENTO MIRATO 


Per i residenti o domiciliati nel Centro per l'Impiego di Brescia: https://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=183



per i residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego:  https://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=127


_________________ 



 

L'Ufficio collocamento mirato e i Centri per l'impiego gestiscono le attività a favore delle persone disabili ai sensi della legge 68/99. Si invita a visionare le specifiche sezioni tematiche sotto elencate. 


 Iscrizioni e reiscrizioni collocamento mirato (si veda paragrafo più sotto).  
 Servizio Incontro-Domanda offerta di lavoro 







 


 
ISCRIZIONI LEGGE 68/99

Per effettuare iscrizioni o riscrizioni al Collocamento Mirato dei Centri per l'impiego è necessario prenotare on line un appuntamento nelle date disponibili, entrare nella pagina qui collegata per espletare la procedura:

https://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=439


  • ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO
  • TRASFERIMENTI
  • REISCRIZIONE – AGGIORNAMENTI – INTEGRAZIONE
  • DOCUMENTAZIONE
  • ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE PER CENTRALINISTI NON VEDENTI LEGGE 113-1985

 

ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Requisiti:
1. Stato di disoccupazione e domicilio.
2. Certificazione attestate l'appartenenza ad una delle categorie  persone disabili o articolo 18.
3. Inserimento nella graduatoria degli iscritti.
4. Età anagrafica per l'iscrizione e la reiscirzione.

1. Stato di disoccupazione e domicilio.
Gli interessati che intendono iscriversi alla lista del Collocamento Mirato dovranno presentarsi direttamente al Centro per l'Impiego (*) competente nel cui ambito territoriale si trova il comune di domicilio per dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro (DID) e sottoscrivere il Patto di Servizio.

Possono iscriversi se versano nelle seguenti condizioni:

- privi di lavoro

oppure

- svolgere un'attività lavorativa subordinata o regolata da altre forme contrattuali (co.co.pro. – co.co.co. ecc…) tale da non superare gli 8.174 euro di reddito da lavoro, calcolati secondo la circolare Anpal n.1 / 2019 o di svolgere un'attività lavorativa autonoma tale da non superare nell'anno solare i 5.500 euro di reddito lordo,

oppure

- avere un rapporto di lavoro in corso non superiore a 180 giorni, come da circolare Anpal n.1 / 2019.

nb. Tutta la modulistica è a disposizione presso il CPI.

(*) per i domiciliati nei comuni del CPI di Brescia, l'iscrizione alla disoccupazione e alla lista legge 68/99 si effettua presso l'Ufficio collocamento mirato via Cefalonia, 50 terzo piano.

2. Certificazione attestate l'appartenenza ad una delle categorie: persone disabili art. 1 o orfani ed equiparati art. 18-

PERSONE DISABILI ARTICOLO 1 LEGGE 68/99: elenco categorie e documentazione necessaria


Per invalidi civili, non vedenti, sordomuti:
- la copia del VERBALE MEDICO - LEGALE della Commissione competente, riportante la diagnosi e una percentuale invalidità di almeno il 46 per cento:
- la copia del VERBALE PER L'ACCERTAMENTO DEL COLLOCAMENTO MIRATO della Commissione competente.

ATTENZIONE: se il VERBALE DEL COLLOCAMENTO MIRATO ha barrata la voce NON COLLOCABILE, l'interessato NON PUO' ISCRIVERSI né al CPI né nelle Liste Speciali.

Per invalidi del lavoro:
- la copia conforme del VERBALE MEDICO - LEGALE dell'Inail riportante la diagnosi e una percentuale invalidità di almeno il 34 per cento. Qualora l'interessato presenti un verbale privo di diagnosi per scelta personale, potrà iscriversi alla lista, ma non potrà essere destinatario dei servizi specifici erogati dal collocamento mirato dei CPI;
- la copia della RELAZIONE CONCLUSIVA del Medico Inail.

ATTENZIONE: se la relazione Conclusiva ha barrata la voce NON COLLOCABILE, l'interessato NON PUO' ISCRIVERSI né al CPI né nelle liste speciali.

Per invalidi per servizio, di guerra, civili di guerra:
- decreto del Ministero del Tesoro (ex mod. 69 ter.) oppure dichiarazione della Commissione medica dell'ospedale militare

- appartenenza alla categoria dalla prima all'ottava.

ORFANI ED EQUIPARATI ARTICOLO 18 LEGGE 68/99: elenco categorie e documentazione necessaria

Orfani e vedove di guerra ed equiparati oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause

- dichiarazione di iscrizione negli appositi elenchi della Prefettura.

Orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause

- dichiarazione dell'INAIL;

Orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause

- dichiarazione del comando di appartenenza del deceduto.

Profughi italiani rimpatriati (legge 763/81)

- attestato rilasciato dalla Prefettura o dal Consolato.

Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere  (art. 1 – comma 2 legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni) oppure

Familiari in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale  delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente (art. 1 – comma 2 legge 407/98  e successive modificazioni ed integrazioni)

- dichiarazione della Prefettura

Coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale

 

- dichiarazione di iscrizione negli appositi elenchi della Prefettura

 

Testimoni di giustizia (art. 7 decreto-legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, D.M. n. 204/2014);

 

Orfani per crimini domestici (art. 6 legge n. 4/2018)

 

Orfani di Rigopiano (DL 135/2018 art. 11 septies)

Care leavers (Legge di rilancio n. 77/2020 art. 67 bis)

- dichiarazione dell'autorità competente


3. Inserimento nella graduatoria degli iscritti.
A tal fine l'interessato, una volta iscritto, dovrà presentare entro il 1 luglio dell'anno successivo alla data d'iscrizione il reddito complessivo lordo personale e il carico famigliare, così da avere attribuito il punteggio spettante in relazione ai requisiti di legge.

Qualora tale reddito non fosse presentato a tempo debito, la persona iscritta rimarrà comunque in Graduatoria, ma con la penalità di 5000 punti.

Per il mantenimento nelle Graduatorie degli gli anni successivi, tali dati vanno aggiornati nel corso dell'anno successivo all'anno di competenza, pena l'aggravio dei 5000 punti.

N.B. il reddito deve essere dichiarato anche se equivale a ZERO euro.

4. Età anagrafica per iscrizione e reiscrizione.

Età minima: 16 anni di età, assolto l'obbligo scolastico

Età massima: età pensionabile secondo l'ordinamento vigente,  purché l'interessato non fruisca di una pensione da lavoro oppure di un assegno sociale.


TRASFERIMENTI


Coloro che volessero trasferire la propria iscrizione da una Provincia ad un'altra, si rivolgano al Centro per l'Impiego dove hanno eletto il nuovo domicilio. Sarà cura del CPI stesso provvedere a richiedere il fascicolo dell'interessato alla Provincia di provenienza.
 


REISCRIZIONE – AGGIORNAMENTI – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Anche per quanto riguarda le attività sopra richiamate gli interessati debbono rivolgersi al Centro per l'impiego di riferimento, presentando idonea documentazione a seconda della necessità.




ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE PER CENTRALINISTI NON VEDENTI LEGGE 113-1985

Aventi diritto
La legge n. 113/1985 che all'art. 1 definisce i requiti per l'iscrizione negli appositi elenchi presso il centro per l'impiego competente che sono:

- diploma di centralinista telefonico;

- abilitazione rilasciata dalla competente commissione dell'Ispettorato interregionale;

- certificato, rilasciato dalla commissione medica del luogo di residenza dell'interessato del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. In deroga possono essere iscritti su presentazione di domanda a cui allegare, oltre al certificato sanitario, una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi. E' stato soppresso l'Albo Nazionale.(DLGS n. 151/2015 ART. 12) .

Iscrizione negli Elenchi
L'interessato ha la possibilità di iscriversi a due elenchi: a quello istituito presso il servizio competente dove ha la residenza e ad un altro elenco del territorio nazionale.

Coloro che risultano iscritti prima del 24 settembre 2015 dovranno scegliere l'elenco sul territorio nazionale, oltre a quello di residenza, presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dal 24/09/2015 data di entrata in vigore della legge.


NORMATIVA:

Legge 113/1985

Nota ANPAL Abilitazione in deroga

 


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