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  Servizi ai datori di lavoro L.68/99 * Riserva private
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Quota di riserva

A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze (ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99) lavoratori e lavoratrici con disabilità nella seguente misura:

Quota di riserva Tipologia di azienda


1 lavoratore

Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti
2 lavoratori Aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti
7% dei lavoratori della base di computo Aziende che occupano più di 50 dipendenti

L'unità di obbligo è coperta con un contratto di lavoro superiore al 50% dell'orario pieno, tranne per le aziende della fascia 15-35 per le quali è possibile un orario anche inferiore, se l'invalidità della persona assunta è almeno del 51% (DPR 333/2000 art. 3 c. 5)

Le aziende che occupano più di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in più Province) calcolano la quota applicando l'aliquota del 7% al numero di dipendenti della base di compito impiegati in ogni Provincia.


A FAVORE DI ORFANI, PROFUGHI, ECC..

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono obbligati (ai sensi dell'art. 18 L. 68/99) anche all'assunzione di:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, guerra o di servizio;
- profughi italiani rimpatriati,
nella seguente tabella:

 

 


Quota di riserva Tipologia di azienda
1 lavoratore Aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti
1% dei lavoratori validi occupati Aziende che occupano più di 150 dipendenti

Esclusione dalla base di computo


Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (c.d. quota di riserva) si computano - ai sensi dell'art. 4 L. 68/99 e art. 3 DPR 333/00 - i lavoratori occupati nell'ente, con esclusione di:


- Dirigenti

- Lavoratori con contratti a termine di durata sino a 6 mesi

- Lavoratori con contratti di somministrazione presso l'utilizzatore  

- Lavoratori con contratti di reinserimento  

- Lavoratori a domicilio e/o telelavoro

- Lavoratori operanti esclusivamente all'estero

- Lavoratori socialmente utili       

- Soci di cooperative di produzione e lavoro

- Soggetti di cui all'Art. 3 cc 3 e 4 della Legge 68/99;
  (partiti politici, org.sindacali, ONLUS, istituti di vigilanza privati, agenti polizia,   protezione civile e difesa nazionale)

- Soggetti art. 5 comma 2 (personale viaggiante del trasporto terrestre-aereo- marittimo, personale di cantiere o addetto a montaggi industriali o impiantistici e relative opere di manutenzione) NB L’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 151/2015, emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act) ha eliminato la possibilità che avevano i titolari delle aziende di autotrasporto di non computare nella base di calcolo il personale viaggiante addetto alla guida degli automezzi.  

- Lavoratori che comportano il pagamento tasso premio INAIL pari o superirore al 60 per mille (il datore di lavoro deve fare dichiarazione sostitutiva al servizio competente)

- Soggetti disabili in forza assunti ex legge 68/99 o precedenti

- Soggetti svantaggiati assunti ex legge 381/1991 nelle cooperative sociali tipo b(Circolare Ministero Lavoro 41/2000)

- Soggetti in forza categorie protette (art. 18, comma 2, L. 68/99) assunti ex legge 68/99 o precedenti  

- Altri Lavoratori appartenenti ad eventuali altre categorie escluse da circolari e  provvedimenti ministeriali;

Computo di lavoratori part-time:

PER I LAVORATORI PART-TIME, SE L'ENTE OCCUPA:
- un solo lavoratore part-time: si computa se la quota di orario effettivamente svolto è superiore alla metà rispetto a quello normale previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori occupati a tempo pieno (es. 19h in un contratto che ne prevede 36/settimana);
- più lavoratori part-time: le unità da computare sono il risultato del rapporto tra la somma delle ore previste settimanalmente per tutti i part-time in organico e le ore settimanali previste dal CCNL di riferimento. È indispensabile, cioè, come esemplificato nel collegamento che segue, sommare gli orari individuali settimanali di ogni part-time e dividere la somma così ottenuta per le ore/settimana a tempo pieno previste nel relativo CCNL. Il risultato corrisponde alle unità da computare. Le frazioni pari o inferiori allo 0,50 devono essere arrotondate per difetto; le frazioni superiori allo 0,50 devono essere arrotondate per eccesso.

Formula per il computo di più lavoratori part-time
 


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