- A favore di disabili
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze (ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99) lavoratori disabili nella seguente misura:
Quota di riserva |
Tipologia di ente |
1 lavoratore |
Enti che occupano da 15 a 35 dipendenti |
2 lavoratori |
Enti che occupano da 36 a 50 dipendenti |
7% dei lavoratori validi occupati |
Enti che occupano più di 50 dipendenti |
N.B.
Gli enti che occupano più di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in più Province) calcolano la quota applicando l'aliquota del 7% al numero di dipendenti impiegati in ogni Provincia.
- A favore di orfani, profughi, ecc.
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono obbligati (ai sensi dell'art. 18 L. 68/99) anche all'assunzione di:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, guerra o di servizio;
- profughi italiani rimpatriati,
nella seguente misura:
Quota di riserva |
Tipologia di ente |
1 lavoratore |
Enti che occupano da 51 a 150 dipendenti |
1% dei lavoratori validi occupati |
Enti che occupano più di 150 dipendenti |
Esclusione dalla base di computo:
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (c.d. quota di riserva) si computano - ai sensi dell'art. 4 L. 68/99 e art. 3 DPR 333/00 - i lavoratori occupati nell'ente, con esclusione:
· Dirigenti;
· Apprendisti;
· Contratti formazione e lavoro;
· Contratti a termine non superiori a 9 mesi;
· Contratti di fornitura lavoro temporaneo (solo per le agenzie di lavoro temporaneo);
· Contratti di reinserimento;
· Lavoratori a domicilio e/o telelavoro;
· Lavoratori operanti esclusivamente all'estero;
· Soci di cooperative di produzione e lavoro;
· Soggetti di cui all'Art. 3 cc 3 e 4 della Legge 68/99;
(partiti politici,org.sindacali,ONLUS,istituti di vigilanza privati,agenti polizia, protezione civile e difesa nazionale).
· Soggetti art. 5 comma 2 (personale viaggiante);
· Soggetti disabili in forza;
· Soggetti in forza art. 18, comma 2, L. 68/99;
· Lavoratori appartenenti ad eventuali altre categorie escluse da circolari e provvedimenti ministeriali;
Computo di lavoratori part-time:
PER I LAVORATORI PART-TIME, SE L'ENTE OCCUPA:
- un solo lavoratore part-time: si computa se la quota di orario effettivamente svolto è superiore alla metà rispetto a quello normale previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori occupati a tempo pieno (es. 19h in un contratto che ne prevede 36/settimana);
- più lavoratori part-time: le unità da computare sono il risultato del rapporto tra la somma delle ore previste settimanalmente per tutti i part-time in organico e le ore settimanali previste dal CCNL di riferimento. È indispensabile, cioè, come esemplificato nel collegamento che segue, sommare gli orari individuali settimanali di ogni part-time e dividere la somma così ottenuta per le ore/settimana a tempo pieno previste nel relativo CCNL. Il risultato corrisponde alle unità da computare. Le frazioni pari o inferiori allo 0,50 devono essere arrotondate per difetto; le frazioni superiori allo 0,50 devono essere arrotondate per eccesso.
Formula per il computo di più lavoratori part-time
Formula per il computo di più lavoratori part time |
Arrotondamenti |
N. lavoratori part-time X N. ore settimanali ----------------------- =Unità da computare N. ore settimanali del ccnl di riferimento |
Le frazioni vengono arrotondate per difetto o per eccesso all'unità più prossima |
N. 3 P.T. X N. 18 H/SETT -------------------------------- = N. 36 H/SETT.
54 ---- = 1,5 36 |
1 |
N. 3 P.T. X N. 22 H/SETT. -------------------------------- = N. 36 H/SETT.
66 ----- = 1.8 36 |
2 |