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  Servizi ai datori di lavoro L.68/99 * Riserva pubblici
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Quota di riserva

- A favore di disabili
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze (ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99) lavoratori disabili nella seguente misura:

Quota di riserva Tipologia di ente
1 lavoratore Enti che occupano da 15 a 35 dipendenti
2 lavoratori Enti che occupano da 36 a 50 dipendenti
7% dei lavoratori validi occupati Enti che occupano più di 50 dipendenti

N.B.
Gli enti che occupano più di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in più Province) calcolano la quota applicando l'aliquota del 7% al numero di dipendenti impiegati in ogni Provincia.

- A favore di orfani, profughi, ecc.
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono obbligati (ai sensi dell'art. 18 L. 68/99) anche all'assunzione di:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, guerra o di servizio;
- profughi italiani rimpatriati,
nella seguente misura:

Quota di riserva Tipologia di ente
1 lavoratore Enti che occupano da 51 a 150 dipendenti
1% dei lavoratori validi occupati Enti che occupano più di 150 dipendenti


Esclusione dalla base di computo:

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (c.d. quota di riserva) si computano - ai sensi dell'art. 4 L. 68/99 e art. 3 DPR 333/00 - i lavoratori occupati nell'ente, con esclusione:
· Dirigenti;
· Apprendisti;
· Contratti formazione e lavoro;
· Contratti a termine non superiori a 9 mesi;
· Contratti di fornitura lavoro temporaneo (solo per le agenzie di lavoro    temporaneo);
· Contratti di reinserimento;
· Lavoratori a domicilio e/o telelavoro;
· Lavoratori operanti esclusivamente all'estero;
· Soci di cooperative di produzione e lavoro;
· Soggetti di cui all'Art. 3 cc 3 e 4 della Legge 68/99;
  (partiti politici,org.sindacali,ONLUS,istituti di vigilanza privati,agenti polizia,   protezione civile e difesa nazionale).
· Soggetti art. 5 comma 2 (personale viaggiante);
· Soggetti disabili in forza;
· Soggetti in forza art. 18, comma 2, L. 68/99;
· Lavoratori appartenenti ad eventuali altre categorie escluse da circolari e   provvedimenti ministeriali;


Computo di lavoratori part-time:

PER I LAVORATORI PART-TIME, SE L'ENTE OCCUPA:
- un solo lavoratore part-time: si computa se la quota di orario effettivamente svolto è superiore alla metà rispetto a quello normale previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori occupati a tempo pieno (es. 19h in un contratto che ne prevede 36/settimana);
- più lavoratori part-time: le unità da computare sono il risultato del rapporto tra la somma delle ore previste settimanalmente per tutti i part-time in organico e le ore settimanali previste dal CCNL di riferimento. È indispensabile, cioè, come esemplificato nel collegamento che segue, sommare gli orari individuali settimanali di ogni part-time e dividere la somma così ottenuta per le ore/settimana a tempo pieno previste nel relativo CCNL. Il risultato corrisponde alle unità da computare. Le frazioni pari o inferiori allo 0,50 devono essere arrotondate per difetto; le frazioni superiori allo 0,50 devono essere arrotondate per eccesso.

Formula per il computo di più lavoratori part-time

Formula per il computo di più lavoratori part time Arrotondamenti
N. lavoratori part-time    X
N. ore settimanali
----------------------- =Unità da computare
N. ore settimanali del
ccnl di riferimento

Le frazioni vengono arrotondate
per difetto o per eccesso
all'unità più prossima

N. 3 P.T. X N. 18 H/SETT
-------------------------------- =
N. 36 H/SETT.

54
---- = 1,5
36

1

N. 3 P.T. X N. 22 H/SETT.           
-------------------------------- =
N. 36 H/SETT.                                

66
----- = 1.8
36

2


 


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