La L. 68/99 (ex art. 11 L. 68/99 e art. 7.4 DPR 333/2000) ha previsto la possibilità per gli Enti pubblici di stipulare apposita Convenzione, beneficiando, come gli altri datori di lavoro, di una serie di facilitazioni:
- la facoltà di determinare criteri qualitativi discrezionali per l'individuazione dei lavoratori disabili da assumere;
- la gradualità della copertura della quota d'obbligo;
- l'assolvimento immediato dell'obbligo;
- la collaborazione del personale dell'ufficio per la definizione dei criteri di selezione;
- possibilità di negoziare in itinere i contenuti del programma occupazionale.
L'assunzione mediante convenzione è limitata alla copertura di posti corrispondenti alle
categorie A e B1 (ex qualifiche 3^ e 4^, per l'accesso alle quali non è previsto il concorso pubblico).
Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DPR 333/00 nella selezione gli Enti devono attenersi a criteri di trasparenza.
L'individuazione di tali criteri è attribuita all'autonomia del singolo ente pubblico, sia pure nell'ambito del quadro di riferimento delineato nelle
Linee guida per la definizione dei criteri di selezione di soggetti per assunzioni nominative negli enti pubblici stabilite dall'Amministrazione provinciale. (documento aggiornato marzo 2012)
In particolare, la procedura di assunzione tramite convenzione prevede 4 fasi: