Lavoratori disabili in aziende 15-35 dipendenti
Lavoratori disabili in costanza di rapporto di lavoro
Lavoratori già disabili prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro
Le richieste vanno inviate esclusivamente on line corredate dai verbali rilasciati dalla commissione competente:
- verbale invalidità civile/sordità cecità o verbale Inail, anche in forma Omissis
- solo se già in possesso del lavoratore/lavoratrice il verbale per l'accertamento ai fini del collocamento mirato legge 68/99. A seguito del recepimento degli indirizzi di cui al Decreto direttoriale n. 1 del 3 gennaio 2022 della Direzione Generale Formazione e Lavoro di Regione Lombardia "LINEE GUIDA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA L. 12 MARZO 1999N. 68 E ALTRE NORME SUL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ", il verbale per il collocamento mirato legge 68/99 non è più necessario.
Possono presentare le richieste di computo anche i datori di lavoro per i rapporti in somministrazione della durata di almeno 12 mesi. Nella richiesta dovrà essere indicata la ragione sociale e il CF dell'utilizzatrice, che beneficerà dell'eventuale riconoscimento in quota disabili. Il computo verrà riconosciuto per la durata della missione.
Altra documentazione prevista
- quando non risulti la COB di assunzione online: fotocopia del nulla osta del collocamento ordinario oppure fotocopia della comunicazione dell'assunzione al collocamento ordinario |
- quando si tratti di infortunio sul lavoro o di malattia professionale dichiarazione del datore di lavoro che l'inabilità sopravvenuta NON sia a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giudiziale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro |
- nei casi previsti dalla circ. 66/2001/ circ. 97 del 17 febbraio 2016: consenso del lavoratore interessato per la richiesta della visita di accertamento dello stato invalidante, in costanza di rapporto di lavoro, per la verifica della compatibilità delle mansioni cui il lavoratore è adibito |
ISTRUTTORIA:
Il servizio competente provinciale segnala alla mail del richiedente indicata nell'istanza, con un messaggio e-mail NOREPLY, eventuali documenti da integrare. Essi saranno da caricare nella sezione Allegati dell'istanza stessa, senza trasmetterli in altra modalità (no mail, no altre richieste).
Il documento di accoglimento o diniego del computo, a pratica EVASA, va scaricato direttamente dal portale.
Il procedimento amministrativo per il rilascio/diniego del computo si conclude nell'arco di 120 giorni.
Prima di procedere si invita a scaricare le Istruzioni 7576 per la "GUIDA ALL’INVIO ON-LINE DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.68/99 DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, INTERMEDIARI O ENTI PUBBLICI"
TIPOLOGIE DI COMPUTO:
a. LAVORATORI DISABILI IN AZIENDE 15-35 DIPENDENTI (delibera regionale n. 9/2000) Il datore di lavoro pubblico e privato che ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori computabili compreso fra 15 e 35 ed ha assunto un lavoratore disabile tramite il collocamento ordinario può chiedere che venga riconosciuto nella quota di riserva in presenza delle seguenti condizioni: 1. l'assunzione è avvenuta anteriormente al 18 gennaio 2000, (data di entrata in vigore della L. 68/99); 2. la percentuale d'invalidità civile è almeno del 46%; 3. la percentuale d'invalidità da lavoro è almeno del 34% e la causa dell'invalidità non è addebitabile al datore di lavoro per inadempienza delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
PROCEDURA:
I. Richiesta di computo da parte del datore di lavoro: invio esclusivamente invio on-line della richiesta attraverso il sistema COB-SINTESI
II. L'Ufficio, stante le condizioni sopra descritte, riconoscerà il lavoratore nella quota di riserva dal solo esame della documentazione cartacea allegata.
b. LAVORATORI DIVENUTI DISABILI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (art. 4 L. 68/99 e art. 3.2 e 3.3 DPR333/2000) Il datore di lavoro pubblico o privato può chiedere che venga riconosciuto nella quota di riserva il lavoratore dipendente divenuto disabile successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro in presenza delle seguenti condizioni: 1. la data di assunzione è antecedente la data del rilascio del verbale d'invalidità; 2. la percentuale d'invalidità civile è almeno del 60% oppure 3. la percentuale di invalidità da lavoro è almeno del 34% e la causa dell'invalidità non è addebitabile al datore di lavoro per inadempienza delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
PROCEDURA
I. Richiesta di computo da parte del datore di lavoro: invio esclusivamente on-line della richiesta attraverso il sistema COB-SINTESI
II. L'Ufficio, stante le condizioni sopra descritte, riconoscerà il lavoratore nella quota di riserva dal solo esame della documentazione cartacea allegata.
c. LAVORATORI GIA' DISABILI PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (vedi legge 68/99 art. 4 comma 3 bis modificato dal dlgs 151/2015, a sua volta modificato dal DLGS del 24/09/2016 n. 185 art. 5)
Il datore di lavoro pubblico e privato può chiedere che venga riconosciuto nella quota di riserva il lavoratore dipendente, in possesso di invalidità civile o da lavoro, assunto tramite le procedure del collocamento ordinario in presenza delle seguenti condizioni: 1. la percentuale d'invalidità civile/lavoro PARI o SUPERIORE AL 60% (lavoratori con disabilità di tipo fisico)
2. la percentuale d'invalidità civile/lavoro SUPERIORE AL 45% (lavoratori con disabilità di tipo psichico e/o intellettivo)
3. minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria per invalidi di servizio
4. il lavoratore sottoscrive la richiesta. Il datore del lavoro è tenuto a chiedere la visita di accertamento della compatibilità della mansione a cui il lavoratore è adibito ( si veda CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 33 DEL 17 FEBBRAIO 2016)
PROCEDURA
I. Richiesta di computo da parte del datore di lavoro: invio esclusivamente on-line della richiesta attraverso il sistema COB-SINTESI
II. In questo caso, essendo la procedura più complessa, la norma prevede il coinvolgimento del Comitato Tecnico provinciale, il quale, se il verbale d'invalidità è datato prima dell'entrata in vigore della legge 68/99 (18.01.2000) interpella la Commissione medica competente per la visita di accertamento dell'invalidità e per la compatibilità del lavoratore alla mansione assegnata. Nel caso, invece, il verbale d'invalidità sia stato emesso successivamente a tale data, si potrà riconoscere la computabilità del lavoratore in quota di riserva sulla base della sola disamina della documentazione cartacea allegata. ____________________________
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