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  Servizi ai datori di lavoro L.68/99 * Esonero parziale
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Esonero parziale
CHE COS'E' L'ESONERO PARZIALE

Possono presentare la domanda di esonero parziale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili nella misura prescritta dall'art. 3.1 della L. 68/99, nonché i datori di lavoro che rientrino nei casi previsti dall'art. 7.8 del DPR 333/2000.
Sono esclusi i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, "in quanto l'esonero viene connotato dalla legge come un istituto "parziale" (nota del Ministero del Lavoro del 03.04.2001).


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 5 L. 68/99 - D.M. 357/00 - art. 7.8 DPR 333/00 - Delibere della Giunta della Regione Lombardia n. 49786 del 05.05.00 e Decreto del Direttore generale Giunta regionale n. 14063 del 13.06.01, Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della RL n. 6785 del 15 luglio 2014.

Decreto Ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021: adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all’art. 5, commi 3 e 3 bis, della L. 68/99. L’importo del contributo esonerativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato

Al fine di regolamentare le modalità di rilascio delle autorizzazioni all’esonero parziale, la Provincia di Brescia ha emanato le istruzioni 7512  Indirizzi e criteri integrativi del D.M. 357/00 per il rilascio dell'autorizzazione di esonero”.


LA PROCEDURA

 1. Richiesta. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici presentano la richiesta, che dovrà, previa registrazione sul portale,  essere inoltrata mediante invio on-line attraverso il sistema COB-SINTESI, unitamente alle due marche da bollo da € 16.00, nelle modalità specificate nel modulo on line visibili già nella bozza.

- L'eventuale Richiesta di rinnovo (per la quale deve essere utilizzata la stessa modalità della prima inviata on-line) dell'autorizzazione deve essere presentata nei trenta giorni che precedono la scadenza del precedente provvedimento di esonero.

- L'eventuale Richiesta di modifica della percentuale di esonero già autorizzata (per la quale deve essere utilizzata la stessa modalità della prima inviata on-line) deve essere presentata entro i trenta giorni successivi al verificarsi dei mutamenti dell’assetto organizzativo e/o della natura giuridica dell’impresa.

L'autorizzazione all'Esonero parziale è rilasciata nell'arco di 120 giorni dall'istanza e scaricabile direttamente dal portale Sintesi, richiamando a video il protocollo della richiesta aprendo in alto a sinistra Allegati.

2. Versamenti. Il contributo è versato ogni anno in due rate semestrali posticipate con scadenza 16 luglio (semestre gennaio-giugno) e 16 gennaio (semestre luglio-dicembre); in caso di richiesta del certificato di ottemperanza ex art.17 L.68/99, il contributo per il semestre in corso dovrà essere versato in via anticipata, contestualmente alla presentazione della domanda di certificazione.
In caso di inadempienza rispetto a mancanti o inesatti versamenti del contributo esonerativo, la Provincia di Brescia attiverà le procedure di cui all’art. 5 comma 5 della L. 68/99 e del D.D.G. della Regione Lombardia 13 giugno 2001, n. 14063 (la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo si sanzione amministrativa, dal 5 al 24% su base annua);

I versamenti semestrali avvengono tramite il SISTEMA PagoPA.

N.B. È importante comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento dell'indirizzo IP pubblico dei server di Sintesi (ad es. per il cambio del fornitore delle connettività) all'indirizzo "gestione.mypay@ariaspa.it"(ed in cc a Bruno Mercurio)

La mancata comunicazione di tali cambiamenti impedisce la regolare generazioni degli avvisi di pagamento.

3. Variazione delle unità esonerate. Nel caso intervenga, nel corso di ciascun anno di vigenza del provvedimento di esonero, una variazione dell'organico (inteso come base di computo) tale da modificare, in aumento o in diminuzione, il numero delle unità esonerate, pur mantenendo invariata la percentuale massima autorizzata, l'azienda dovrà  effettuare tempestiva comunicazione on line della variazione delle unità di disabili su cui versare il contributo esonerativo generando una RICHIESTA GENERICA nel portale SINTESI, indicando i riferimenti dell'esonero a cui si riferisce.

Il contributo dovuto verrà ricalcolato automaticamente dal sistema, tenendo conto della citata variazione, previa istruttoria d'ufficio.

4. Variazione della percentuale di esonero. Nel caso l'azienda intenda invece aumentare la percentuale di esonero autorizzata, dovrà presentare motivata domanda di modifica attraverso le modalità on line già richiamate.


5. Rinnovo dell'esonero. Nel caso l'azienda intenda presentare istanza di rinnovo dell'esonero, dovrà effettuare l’invio on-line della richiesta entro e non oltre i 30 giorni che precedono la scadenza dell’autorizzazione già rilasciata. Qualora l'azienda non intenda rinnovare l'esonero dovrà procedere, entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, all'assunzione di disabili fino alla copertura della relativa quota nominativa, pena la segnalazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell'art.15 comma 2 e 4 della L. 68/99.
Un'eventuale nuova domanda di autorizzazione potrà essere inoltrata anche successivamente alla scadenza: in questo caso l'azienda dovrà però motivare il mancato rinnovo entro i termini previsti. Durante il periodo compreso tra la scadenza dell'autorizzazione vigente e l'eventuale nuova istanza, l'azienda dovrà regolarizzare la propria posizione ove permangano scoperture della quota di assunzioni con richiesta nominativa, pena la segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell'art.15 comma 2 e 4 della L. 68/99.


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ESONERO DEL 60 MILLE.

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 151/2015  il 24 settembre 2015 che ha modificato la legge 68/99 art. 5 comma 3 bis, anche per questa tipologia di esonero autocertificato, le aziende sono tenute al pagamento del contributo esonerativo giornaliero di euro 30,64. 
Tale esonero è di competenza ministeriale, si invita a consultare le pagine dedicate sul portale cliclavoro.gov.it, qui riportate:

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Autocertificazione-Esonero.aspx


 


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