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  Servizi ai datori di lavoro L.68/99 * Sospensione obblighi
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Sospensione obblighi

COME FARE LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DELLA  RELATIVA PROROGA

Per usufruire della sospensione degli obblighi o della relativa proroga, l'azienda interessata presenti istanza on line dal COB- Sintesi, previa registrazione. Non sono ammesse altre modalità. Alla richiesta unirà la modulistica specifica, sotto riportata, a seconda della casistica.


CHE COS'E LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLGHI

Gli obblighi sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle seguenti condizioni:

-Quando la ditta abbia chiesto e ottenuto il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1 e 3 della Legge 23 luglio 1991, n. 223): gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;

-Quando la ditta abbia avviato la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223: gli obblighi sono sospesi per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti, gli obblighi sono parimenti sospesi per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione disciplinato dall'art. 8 della medesima legge e dall'art. 15.6 della L. 29 aprile 1949, n.264 (il diritto di precedenza permane per SEI MESI).

Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione, che coincide con la durata dei citati trattamenti, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento per l'ottemperanza degli obblighi di cui alla L. 68/99.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è disciplinato dall'art. 3.5 della L. 68/99, dalla circolare ministeriale n. 4 del 17 gennaio 2000, dall'art. 4 del DPR 333/2000, come modificato dalla legge 35/2012 art. 18.
Secondo il disposto dell'art. 13 del DPR 333/2000, le sospensioni temporanee precedentemente autorizzate ai sensi della L. 482/68 hanno cessato la loro efficacia a far data dal 3 giugno 2001.


LA PROCEDURA  E LA MODULISTICA

La procedura per la fruizione della sospensione si distingue a seconda che l'impresa interessata abbia già ottenuto il riconoscimento delle condizioni previste ovvero sia in attesa di ottenerlo.

Il servizio competente dell'istruttoria, in ogni caso, è l'ufficio del collocamento mirato dove è ubicata la sede legale dell'impresa.


- Datore di lavoro in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento:
la nuova disciplina in ordine alla sospensione dagli obblighi occupazionali, che "stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione ed il beneficio della sospensione", fa sì che l'impresa che si trovi in una delle fattispecie previste dal comma 5 dell'art. 3 possa fruire automaticamente della sospensione. A tale scopo l'impresa stessa dovrà semplicemente presentare, ai sensi dellrivisto art. 4 del DPR 333/2000, apposita Comunicazione di sospensione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, corredata dal provvedimento amministrativo che riconosce una delle citate condizioni.


In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul terriotorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente.

MODULO 75194  DA SCARICARE E COMPILARE NEL CASO VI SIA IL PROVVEDIMENTO/ACCORDO SINDACALE


- Datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento:
può presentare richiesta di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione all'ufficio per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, che, valutata la sussistenza delle condizioni, può autorizzare, in attesa del provvedimento, la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

MODULO 75193 DA SCARICARE E COMPILARE  NEL CASO NON VI SIA IL PROVVEDIMENTO/ACCORDO SINDACALE da presentare con DUE marche da bollo del valore di euro 16,00 (una da apporre sul modulo).

CASSA COVID

Le aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, effettuano le medesime procedure previste per la CIGS; presentando la richiesta on line e la modulistica predisposta.


Si veda la Circolare ministeriale: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sospensione-obblighi-di-assunzione-di-lavoratori-con-disabilita.aspx/
 





 





 


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