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  Servizi ai datori di lavoro L.68/99 * Sanzioni private
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Sanzioni

L'irrogazione delle sanzioni relative agli adempimenti richiesti dalla L. 68/99 non è di competenza della Provincia, ma della Direzione provinciale del Lavoro, che fa capo al  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in questo ambito, agisce anche su segnalazione dell'Ufficio collocamento mirato.

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA L. 68/99

La L. 68/99 ha introdotto una fondamentale novità in questa materia: ha depenalizzato le sanzioni trasformandole in sanzioni amministrative (a fronte di un inasprimento dei relativi importi).
Per quanto riguarda gli illeciti commessi nella vigenza della precedente normativa (L. 482/68), ma accertati e/o contestati successivamente alla entrata in vigore della L. 68/99:
-non è applicabile la disciplina sanzionatoria di natura penalistica;
-sono applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della L. 68/99

INADEMPIMENTI SANZIONABILI

Le sanzioni previste riguardano le seguenti fattispecie:

Adempimento: Scadenza: Sanzione amministrativa:
Invio prospetto informativo annuale Entro il 31 gennaio di ogni anno Euro 702,43 maggiorata di Euro 34,02 per ogni giorno di ritardo (*)
Assunzione persone disabili Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo Euro 57,17 per ogni persona disabile non assunta per ogni giorno di ritardo
Versamento contributi esonerativi Ogni anno in 2 rate semestrali con scadenza 16 luglio e 16 gennaio Maggiorazione dal 5 al 24% su base annua

(*) adeguamento a decorrere dal 1 gennaio 2022 delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, comma 1 L. 68/99 Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 – I corrispettivi delle sanzioni alimentano il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

NORMATIVA APPLICABILE

artt. 15 e 5 cc. 5,6,7 L. 68/99 - Circolari n. 23/2001 e 17/00 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - art. 2 cc. 6 e 7 D.M. 357/00 - Decreto del Direttore generale Giunta regionale n. 14063 del 13.06.01.


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