In ciascuna Provincia è prevista la costituzione di un organismo di consultazione delle parti sociali e di concertazione delle iniziative, con poteri propositivi e consultivi. A questo organismo previsto dal D.Lgs. 469/97, denominato Commissione provinciale per le politiche del lavoro, spetta il compito, tra l'altro, di sovrintendere all'attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, anche al fine di raccordare gli interventi in materia di collocamento mirato dei disabili con gli altri interventi di politica del lavoro. La Commissione, è disciplinata da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Provinciale.
Attualmente l'organismo è così composto:
- PRESIDENTE
- n. 7 RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
CGIL n. 3; UIL n. 1; CISL n.3.
- n. 7 RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO
A.I.B. n. 2; Confcommercio n. 1; Collegio costruttori n. 1; Associazione artigiani n. 1; Confartigianato n. 1 ; APINDUSTRIA n. 1 .
- CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'
ed è integrato, quando tratta argomenti riguardanti il collocamento mirato dei disabili, da:
- n. 7 RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI DISABILI
Associazione mutilati e invalidi civili n. 2; Associazione mutilati ed invalidi del lavoro n. 2; Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti n. 1; Unione mutilati per servizio n. 1 ; Unione italiana ciechi n. 1 .
- ISPETTORE MEDICO DEL LAVORO.
Il D.Lgs 469/97 e' stato abrogato dal D.Lgs 150/2015
La L.R. 9/2018 art.4 c.6 prevede che le province e la Città metropolitana di Milano assicurano il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni e possono definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, nonché svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro e attuare iniziative per migliorare l’efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali.
Gli Enti sopraelencati, eventualmente integrati con altri Enti, potranno pertanto essere convocati per confronti. |